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Regolamento per le erogazioni |
CRITERI GENERALI
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Art.1
Oggetto Il Presente Regolamento,
emanato ai sensi dell'art. 9, secondo comma, punto 6) dello
Statuto, disciplina le modalità d'intervento della Fondazione
nei settori previsti dall'art. 3 dello Statuto, nonché i criteri
per l'assegnazione delle risorse agli stessi settori. A tale
riguardo, si propone e privilegia gli scopi dell'originaria
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO, della quale la FONDAZIONE
costituisce l'ideale continuazione e di cui intende conservare
le tradizioni. |
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Art.2
Scopo Il Regolamento ha lo scopo
di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle
scelte e la più ampia tutela degli interessi della FONDAZIONE,
dettando regole per la individuazione e la selezione dei progetti
e delle iniziative da finanziare in modo da ottenere la migliore
utilizzazione delle risorse e la più soddisfacente efficacia
degli interventi. |
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Art.3 Settori di intervento
Il Comitato di Gestione, attuerà
il presente regolamento, nel rispetto dei programmi deliberati
e dei settori individuati tempo per tempo dal Consiglio di
Indirizzo, operando in piena autonomia nella gestione delle
risorse disponibili. |
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
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Art.
4 Modalità di intervento L'utilizzazione
delle risorse disponibili, si articolerà nelle seguenti tipologie
di interventi: 1) Erogazioni dirette agli enti richiedenti per
lo svolgimento della loro attività istituzionale
2) Esecuzione di progetti propri della Fondazione
3) Erogazioni su progetti degli EE.LL. Territoriali
4) Erogazioni su progetti di terzi
5) Manifestazioni organizzate dalla Fondazione
6) Pubblicazioni
7) Interventi a sostegno di iniziative minori
8) Erogazioni dirette di fondi assegnati al Presidente |
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ARTICOLO
5 Erogazioni dirette agli enti per lo svolgimento della loro
attività istituzionale Le erogazioni
dirette agli enti per lo svolgimento della loro attività istituzionale
saranno effettuate nei limiti fissati nell'allegata tabella
a). Il Comitato di Gestione, nell'ambito delle erogazioni dirette
agli enti per lo svolgimento della loro attività istituzionale,
privilegerà:
a) NEL SETTORE DELL'ARTE E DELLA CULTURA:
1) Istituto del Dramma Popolare di San Miniato;
2) Accademia degli Euteleti di San Miniato;
3) Fondazione sulla Civiltà del Tardo Medio Evo di San Miniato.
Ai medesimi ed alla loro attività, che dovrà essere assicurata
con adeguate contribuzioni annuali, è riconosciuta una valenza
"STORICA e TRADIZIONALE", in quanto la divulgazione della cultura,
dell'arte, dello studio e della ricerca, costituisce patrimonio
del nostro territorio e della nostra gente.
b) NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLE CATEGORIE SOCIALI PIU'
DEBOLI.
1) Le organizzazioni di volontariato e di altri enti e associazioni
di carattere privato la cui attività sia caratterizzata dall'impegno
sociale e umanitario a favore della comunità locale individuata
nel Comprensorio di San Miniato, così come definito all'art.
3 dello Statuto; in modo particolare le MISERICORDIE e PUBBLICHE
ASSISTENZE operative nel Comprensorio sopra menzionato. La Fondazione,
pertanto, favorirà con adeguate contribuzioni annuali, l'attività
delle medesime e i loro programmi che mirino alla qualificazione
degli interventi sociali e sanitari e/o alla integrazione di
quelli dei servizi pubblici e privati esistenti sul territorio
se diretti a favore della comunità locale ed in particolare
delle categorie meno protette della popolazione.
c) NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE.
1) Scuole materne private e settore prescolastico privato.
2) Iniziative denominate "formazione scuola/lavoro".
Alle scuole materne private ed al "settore prescolastico" privato
in generale, la Fondazione riconosce una funzione integrativa
di quella pubblica e, pertanto, favorirà con adeguate contribuzioni
annuali l'attività delle medesime specialmente se questa supplisce
e/o integra il servizio pubblico esistente sul territorio. La
Fondazione promuove e finanzia tutte quelle attività di formazione
e qualificazione professionale - generalmente denominate Scuola/Lavoro
- capaci di offrire sostegno ed impulso all'economia del territorio
e per incoraggiare la formazione e la specializzazione dei giovani
per un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro. |
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Art.
6 Progetti propri della Fondazione Costituiscono
progetti propri della Fondazione quelli definiti con programmi
di attività annuali o pluriennali, volti al miglioramento della
qualità della vita del territorio ed al suo sviluppo economico,
sociale e culturale. Per l'individuazione dei progetti propri,
la Fondazione utilizzerà, ove disponibili, le informazioni di
settore acquisite tramite le opportune "mappature" del territorio
di competenza. Ogni programma sarà attuato individuando obiettivi
di intervento, linee guida e criteri che orienteranno l'utilizzo
delle risorse. I progetti di notevole rilevanza economica saranno
accompagnati da una relazione di analisi del rapporto costi/benefici.
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Art 7 Progetti degli Enti Locali Territoriali
Annualmente, la Fondazione destinerà
una parte delle risorse, da quantificare nei limiti fissati
nell'allegata tabella b), ai Progetti presentati dagli Enti
Locali Territoriali. La ripartizione fra tali Enti, dell'importo
come sopra ad essi destinato, sarà determinata nei Documenti
Programmatici (triennale ed annuale) di cui all'art.9 dello
Statuto, operando nel rispetto dei principi e dei criteri che
risulteranno fissati da apposito documento, da emanarsi con
effetto dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore
del presente regolamento. |
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Art.8
Progetti di terzi Costituiscono
"progetti di terzi" tutte le iniziative sottoposte alla Fondazione,
da parte di altri Enti, sulla base di appositi bandi dalla stessa
emanati con le modalità e nei termini regolamentati nel Titolo
IV del presente regolamento. Le risorse da destinare ai progetti
di cui sopra sono individuate, settore per settore, nell'ambito
del piano programmatico annuale elaborato dal Consiglio di Indirizzo.
Il Comitato di gestione, nel rispetto della pianificazione triennale,
selezionerà i progetti da finanziare in base a criteri di efficienza,
efficacia e realizzabilità meglio definiti nel Titolo III. |
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Art.9
Manifestazioni organizzate dalla Fondazione Nello
svolgimento della propria attività istituzionale, la Fondazione
ha facoltà di promuovere ed organizzare specifiche manifestazioni,
aventi periodicità ricorrente, volte alla divulgazione della
cultura, della storia, dell'arte ed allo studio dei problemi
dell'economia nel territorio, anche attraverso la promozione
dello sviluppo turistico. Particolare rilievo assume la "Festa
Annuale della Fondazione" finalizzata alla celebrazione dell'anniversario
della costituzione dell'originaria "Cassa di Risparmio di San
Miniato" ed alla affermazione, tra le giovani generazioni, dei
valori di umana solidarietà e delle attività di sostegno delle
categorie sociali più deboli. |
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Art.10
Pubblicazioni Nello svolgimento
della propria attività istituzionale, la Fondazione ha facoltà
di concedere il proprio "patrocinio" ad iniziative editoriali,
anche "di pregio", teatrali, artistiche, scientifiche, sociali
ed economiche; ha facoltà inoltre di acquistare e divulgare
libri, riviste, pubblicazioni ed altri supporti, anche a "tecnologia
avanzata", al fine del raggiungimento degli scopi previsti dallo
Statuto. |
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Art.11
Interventi a sostegno di
iniziative minori La Fondazione
continuerà a sostenere, anche con interventi diversi da quelli
contemplati negli articoli precedenti, enti, associazioni ed
organizzazioni varie esistenti nel Comprensorio di San Miniato,
così come definito all'art. 3 dello Statuto, le cui attività
si possano considerare "patrimonio tradizionale del territorio"
e meritevoli di salvaguardia, qualora si trovassero in situazioni
di particolare difficoltà. In tale ottica, gli interventi della
Fondazione saranno orientati, in via preferenziale, a favorire
una migliore organizzazione e razionalizzazione delle attività
e delle iniziative, con lo scopo di assicurare ai detti enti,
associazioni ed organizzazioni, crescita e sviluppo nel futuro.
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Art.12
Erogazioni dirette di Fondi assegnati al Presidente
Il Comitato di Gestione riserverà
annualmente una percentuale massima dell'1% dei fondi disponibili
per le erogazioni, con un minimo di L. 60.000.000 e conferirà
apposita delega per la gestione del fondo al Presidente al
fine di fronteggiare interventi minimali e/o che rivestano
carattere di urgenza. L'eventuale residuo resterà a disposizione
del Presidente e sarà cumulabile con l'assegnazione dell'anno
successivo per gli stessi scopi sopra indicati.
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CRITERI
DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI |
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Art.13
Predisposizione bandi - Bandi annuali Il
Comitato di Gestione, nel rispetto delle linee programmatiche
approvate dal Consiglio di Indirizzo, annualmente emanerà uno
o più bandi finalizzati alla divulgazione delle modalità di
accesso alle erogazioni. Ogni bando, dovrà contenere, a titolo
minimale:
-Il settore o i settori d'intervento programmati;
-I soggetti ammessi;
-Il contenuto della domanda, le modalità di inoltro ed il relativo
termine di presentazione;
-La documentazione da produrre. |
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Art.14
Criteri generali di valutazione Il
Comitato di Gestione privilegerà i progetti e le proposte di
singole iniziative, che siano state presentate, nel rispetto
dei bandi emanati da enti, associazioni ed organizzazioni espressione
del Comprensorio di San Miniato; verificherà, inoltre, la compatibilità
dei medesimi/e con le finalità statutarie e con i settori definiti
nel piano programmatico elaborato dal Consiglio di Indirizzo.
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Art.15
Valutazione dei progetti
e delle iniziative
Ogni progetto o iniziativa da finanziare,
come pure ciascuna proposta di erogazione, deve risultare
adeguatamente istruita e corredata da idonea documentazione,
atta ad individuarne finalità ed obiettivi, quali - a titolo
minimale -:
-dati ed atti identificativi del soggetto o dei soggetti promotori;
-relazione illustrativa contenente la specificazione dei benefici
attesi e dei beneficiari del progetto nonché l'analisi della
fattibilità,
-preventivo dettagliato di spesa e valenza temporale,
-dichiarazione delle eventuali erogazioni da altri ricevute
o ad altri richieste per lo stesso progetto;
-impegni o attestazioni di disponibilità da parte di altri
enti e soggetti esterni interessati a collaborare al progetto
o all'iniziativa;
-dichiarazione di disponibilità a rendere pubblico, nei modi
adeguati, l'eventuale contributo o finanziamento ricevuto
dalla Fondazione. E' riservata in ogni caso alla Fondazione
la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, anche in
momenti successivi. Il Comitato di Gestione, tenendo conto
delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati
nel documento programmatico previsionale, procede all'esame
ed alle valutazioni delle richieste di erogazione utilizzando
metodi e parametri appropriati, dallo stesso deliberati, che
possano consentire la confrontabilità dei progetti medesimi
nell'ambito dello stesso settore pervenuti entro i termini
previsti nel o nei bandi emanati tempo per tempo.
Il Comitato di Gestione nell'esaminare i progetti e le iniziative
presentati da enti, associazioni ed organizzazioni, oltre
alle valutazioni di cui al comma precedente, subordinerà l'intervento
anche:
a) al ritorno di immagine di cui all'art.17 ultimo comma,
facendo riferimento alla visibilità (su stampa, manifesti,
presentazione dell'iniziativa, ecc…) data a precedenti interventi
della Fondazione, relativamente alle opere da questa finanziate
a beneficio del medesimo richiedente, nell'ultimo triennio,
b) alla disponibilità a consentire l'ingresso nei Consigli
di Amministrazione, Comitati di Gestione, Organi di Controllo
o simili degli enti, associazioni od organizzazioni richiedenti,
di un adeguato numero di membri designati dalla Fondazione
in relazione all'entità e/o alla ripetitività del contributo
elargito rispetto al totale del progetto o all'incidenza dello
stesso sull'attività gestionale dell'eventuale beneficiario.
In fase di prima applicazione, il periodo di valutazione di
cui alla lettera a) del presente articolo non potrà estendersi
a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente
regolamento. E' facoltà del Comitato di Gestione valutare
anche in corso d'anno eventuali richieste pervenute, ove esistano
disponibilità di fondi.
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MODALITA'
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
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Art.16
Richieste di contributi in base a progetti Per
consentire la più ampia e dettagliata conoscenza dei progetti
presentati dai richiedenti, al fine di favorire la corretta
applicazione dei criteri previsti nel presente regolamento per
la selezione dei progetti, i bandi emanati per l'erogazione
saranno accompagnati da un apposito modello da compilare, a
cura dei richiedenti, per la richiesta di contributi. Il modello,
in via minimale, dovrà prevedere:
- I dati identificativi dell'ente richiedente.
- I dati identificativi, compreso la qualifica, del sottoscrittore
della richiesta.
- Sintetica descrizione dell'opera.
- La tipologia di contributo richiesto. In particolare dovrà
essere precisato se è richiesto un contributo "generico" ovvero
"finalizzato" alla realizzazione di una specifica opera contenuta
nel progetto; in tal caso dovrà essere precisato a quale opera,
anche parziale, il contributo è finalizzato.
- Importo complessivo dell'opera.
- Importo del contributo richiesto.
- Il Piano Finanziario per la realizzazione. In particolare
il Piano Finanziario dovrà evidenziare la liquidità disponibile
ed i contributi di altri enti e l'eventuale modalità di copertura
del disavanzo, in modo tale che la Fondazione possa valutare
l'efficacia del contributo eventualmente stanziato, oltre che
l'effettiva realizzabilità del progetto.
· Il tempo previsto, in anni, per la completa realizzazione
del progetto. |
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Art.17
Condizioni generali per la concessione del contributo
Non saranno concessi contributi per
iniziative palesemente prive di concretezza o che risultino
impossibili da realizzare per manifesta ed insanabile insufficienza
di fondi. Non saranno accolte le richieste pervenute da enti
che, in precedenti occasioni, non abbiano documentatamente raggiunto
gli obiettivi dichiarati nella richiesta, ovvero che non abbiano
osservato l'impegno di pubblicizzare l'intervento finanziario
concesso a sostegno dalla Fondazione. |
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Art.18
Cause di revoca del contributo Trascorso
un anno dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo
senza che la realizzazione dell'opera sia iniziata, salvo valide
e documentate giustificazioni fornite, il contributo si intende
revocato. L'assegnazione del contributo verrà altresì revocata
qualora, in assenza di valide motivazioni, l'opera non sia ultimata
entro un anno dalla scadenza del "tempo di realizzazione" esplicitato
nella domanda. Il contributo verrà inoltre revocato, qualora
risulti palese che l'opera finanziata viene realizzata contravvenendo
le norme legislative vigenti. E' facoltà della Fondazione revocare
i contributi assegnati qualora risulti evidente, senza previa
autorizzazione, un diverso utilizzo rispetto a quello per il
quale il contributo è stato assegnato. A tutela degli interessi
della Fondazione, sulla comunicazione dell'assegnazione del
contributo, ove ne sussistano i presupposti (es. liquidazione
a stati di avanzamento), potrà essere fatto esplicito riferimento
alle cause di revoca, in modo da agevolare eventuali azioni
di recupero dei contributi erogati prima della revoca. |
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Art.19
Documenti da allegare alle domande
Le domande per l'attribuzione di
contributi finalizzati all'attività istituzionale di cui all'articolo
5 devono essere corredate dal bilancio annuale più recente
o in mancanza di questo da un resoconto dettagliato delle
attività svolte nell'anno precedente.
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MODALITA'
DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI |
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Art.20
Modalità di liquidazione dei contributi La
Fondazione liquiderà i contributi richiesti dietro presentazione
dei giustificativi di spesa relativi all'opera ammessa al finanziamento,
nonché della documentazione attestante le modalità ed i termini
con i quali è stato reso pubblico il contributo ricevuto. |
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Art.21
Entità dei contributi per attività istituzionali
L'entità dei contributi per l'attività
istituzionale di cui agli enti indicati all'articolo 5, dovrà
essere congrua alle risultanze dell'attivo del bilancio dell'ente
richiedente e correlata all'effettiva attività svolta . |
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Art.22 Relazione tecnico peritale su beni immobili e restauri
di beni mobili L'erogazione
di contributi di entità superiore o uguale a 50 milioni sarà
subordinata all'esito positivo di una relazione tecnico peritale
effettuata da un professionista di fiducia incaricato dalla
Fondazione stessa. Il compenso corrisposto al tecnico incaricato,
determinato in base ad apposita tabella approvata dal Comitato
di Gestione, anche in deroga ai valori minimi delle tariffe
professionali in vigore, sarà decurtato dal contributo assegnato.
Relativamente agli interventi di restauro di beni mobili, è
facoltà del Comitato di Gestione nominare esperti di propria
fiducia per effettuare le menzionate verifiche di congruità
dei contributi richiesti. |
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Art.23
Pareri di merito e di congruità Anche
in casi diversi da quelli previsti nel precedente art. 22 e
quindi anche per importi inferiori al limite nello stesso previsto,
è facoltà del Comitato di Gestione richiedere pareri di merito
e di congruità sulle opere realizzate e per le quali è stato
richiesto un contributo. |
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Art.24
Finanziamento progetti pluriennali I
contributi possono essere liquidati anche a stati di avanzamento
dei lavori, e/o suddivisi in più anni. |
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