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Statuto
Art.1 Costituzione e denominazione Art.21 Costituzione dell'Assemblea dei Soci
Art.2 Sede Art.22 Rappresentanza nell'Assembea dei Soci
Art.3 Scopi e attività Art.23 Presidenza dell'Assemblea dei Soci
Art.4 Patrimonio Art.24 Validità delle deliberazioni
Art.5 Organi della Fondazione Art.25 Verbale delle adunanze
Art.6 Consiglio di Indirizzo Art.26 Poteri dell'Assemblea dei Soci
Art.7 Nomina del Consiglio di Indirizzo
Art.27 Segretario Generale
Art.8 Riunioni del Consiglio di Indirizzo Art.28 Compensi e rimborsi spese
  Art.9 Poteri del Consiglio di Indirizzo Art.29 Incompatibilità interna
  Art.10 Comitato di Gestione Art.30 Incompatibilità esterne
  Art.11 Riunione del Comitato di Gestione Art.31 Conflitto di interessi
  Art.12 Poteri del Comitato di Gestione Art.32 Residenza
  Art.13 Presidente Art.33 Decadenza e sospensione dei componenti degli organi della Fondazione
  Art.14 Collegio dei Revisori Art.34 Bilancio
  Art.15 Durata in carica Art.35 Libri e scritture contabili
  Art.16 Assemblea dei Soci Art.36 Durata della Fondazione - Scioglimento ed estinzione

Art.17 Soci Art.37 Albo dei Soci Onorari
  Art.18 Elezione dei Soci Art.38 Entrata in vigore dello Statuto
  Art.19 Convocazione dell'Assemblea dei Soci  
  Art.20 modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci  
 
 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO
STATUTO

Art.1 Costituzione e denominazione
La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato - di seguito anche Fondazione - è una fondazione di diritto privato trasformata ai sensi del D.Lgs. 17.05.1999, n. 153. Essa è la continuazione ideale, attraverso la normativa tempo per tempo vigente, dell'Ente Cassa di Risparmio di San Miniato e della Cassa di Risparmio di San Miniato istituita da una associazione di persone private ed autorizzata con sovrano rescritto del Granduca di Toscana del 23 gennaio 1830, dalla quale, con atto in data 12 maggio 1992, n. rep. 303436 del notaio Galeazzo Martini è stata scorporata l'attività creditizia e conferita alla società per azioni denominata "Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.". Oltre che dalle norme del presente Statuto la Fondazione è regolata dalle norme di leggi volta a volta vigenti in materia di fondazioni di diritto privato di origine bancaria nonché dal codice civile.
Art.2 Sede
La sede legale della Fondazione è stabilita in San Miniato, Palazzo Grifoni, Piazza Grifoni n. 12. È in facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.
Art.3 Scopi e attività
La Fondazione, nella continuità degli scopi della Cassa di Risparmio originaria, persegue finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale, la Fondazione indirizza la propria attività nei settori dell'arte e della cultura in genere, dell'istruzione, della sanità, della ricerca scientifica e della tutela dell'ambiente nonché, anche con erogazione di beneficenza, in quelli dell'assistenza e della tutela delle categorie sociali più deboli. Al fine di rendere più efficace la propria azione la Fondazione destinerà la parte preminente delle erogazioni ai settori individuati nei piani programmatici definiti dal Consiglio di Indirizzo. L'ambito di operatività della Fondazione è riferito, prevalentemente, al comprensorio di San Miniato, comprendente i comuni di Capannoli, Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, Montopoli Valdarno, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce Sull'Arno e Santa Maria a Monte. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può acquisire, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici, immobili storici, artistici, nonché istituire e gestire enti o società aventi il medesimo scopo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, così come definito dall'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/99, solamente in enti e società che abbiano come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, che operino in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 17.05.1999, n. 153. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o, comunque di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti o ad imprese di qualsiasi natura con fini di lucro, con eccezione delle imprese strumentali, di cui al comma precedente, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento nazionali e internazionali. Con regolamento emanato ai sensi del successivo art. 9 sono determinati le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati gli scopi statutari, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziarie, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nel presente statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. In relazione al perseguimento dei propri fini alla Fondazione si applica quanto disposto dall'art. 15 della L. 11.08.1991, n. 266.
Art.4 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente Cassa di San Miniato esistente al momento della trasformazione in fondazione di diritto privato. Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:
A) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17.05.1999, n. 153;
B) eventuali plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art.9, comma 4 del D.Lgs. 17.05.1999, n. 153;
C) eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste su proposta del Comitato di Gestione dal Consiglio di Indirizzo sentita l'Autorità di Vigilanza che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservare il valore ed ottenerne un'adeguata redditività. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati, ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998, n.58, su deliberazione del Comitato di Gestione che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, né potranno essere nominati quali componenti degli organi della Fondazione gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dipendenti del gestore. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgano le altre attività della Fondazione. La Fondazione destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs. 17.05.1999, n. 153. La Fondazione può assumersi l'onere del pagamento delle eventuali sanzioni tributarie, che non dipendano da dolo o colpa grave, irrogate nei confronti di Amministratori, Dipendenti o altri collaboratori, ai sensi dell'art.11 D.Lgs. n. 472/97.
Art.5 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Indirizzo;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) l'Assemblea dei Soci.

Art.6 Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente e da 24 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo in carica su designazione:
A) dall'Assemblea dei Soci n. 12;
B) dagli enti locali territoriali del comprensorio di San Miniato nel seguente modo:
n. 1 dal Comune di San Miniato;
n. 1 dal Comune di Santa Croce sull’Arno;
n. 4 designati, alternativamente e nell’ordine, come segue:
a) n. 1 dal Comune di Castelfranco di Sotto o dal Comune di San Miniato;
b) n. 1 dal Comune di Fucecchio o dal Comune di Empoli;
c) n. 1 dal Comune di Pontedera o dal Comune di Ponsacco;
d) n. 1 dal Comune di Montopoli Valdarno o dal Comune di Santa Maria a Monte.
C) da enti e organizzazioni rappresentativi della società civile, religiosa ed economica nel seguente modo:
n. 1 dal Vescovo della Diocesi di San Miniato;
n. 1 dalla Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato;
n. 2 dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Pisa, scelti:
a) n 1 fra gli imprenditori conciari della zona della pelle e del cuoio;
b) n. 1 alternativamente, fra gli imprenditori del mobile e gli imprenditori agricoli della zona di cui all’art.3, comma 4;
n. 1 dalla Misericordia di San Miniato Basso;
n. 1 dalla Pubblica Assistenza di Capanne.
I componenti di cui alle lett. B) e C) devono essere residenti nel comprensorio di San Miniato di cui all’art.3 e sono scelti nell'ambito di una terna, individuata dai designanti, dal Consiglio di Indirizzo in carica.
La designazione non comporta rappresentanza degli enti e degli organismi dai quali proviene la designazione.
I componenti del Consiglio di Indirizzo debbono essere scelti fra persone rappresentative nelle attività di cui all'art. 3 e debbono altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti da normative di Legge e regolamentari tempo per tempo vigenti per le cariche ricoperte nel settore bancario e finanziario.
Nell'eventualità di mancanza di uno dei detti requisiti il consigliere è dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo.
Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Presidente del Consiglio di Indirizzo non ha diritto di voto.

Art.7 Nomina del Consiglio di Indirizzo
Sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo il Presidente della Fondazione invita con raccomandata R.R. i soggetti competenti a provvedere alle designazioni, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione del nuovo Consiglio nonché il termine entro il quale la designazione deve pervenire al Consiglio di indirizzo competente per le nomine. Qualora al momento fissato per la prima riunione il Consiglio di Indirizzo risulti incompleto, il Presidente della Fondazione aggiorna la riunione di giorni 30 provvedendo ad invitare il Presidente della Provincia di Pisa a designare entro tale termine i membri mancanti rientranti fra i componenti di cui alla lett. B) dell'art.6, e il Prefetto della Provincia di Pisa a designare i membri mancanti rientranti fra i componenti di cui alle lett. A) e C) dell'art.6, tenendo conto dei criteri risultanti dalle caratteristiche dei soggetti che avrebbero dovuto fare la designazione. Nella prima riunione il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età e, verificata l'esistenza dei requisiti richiesti per i suoi componenti, provvede alla elezione del Presidente della Fondazione e alla nomina dei componenti il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori. L'elezione del Presidente deve conseguire la maggioranza dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni o la maggioranza assoluta, sempre dei presenti, in quelle successive.
Art.8 Riunioni del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni 4 mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica o l'intero Collegio dei Revisori. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o per telex o per telefax almeno un giorno prima. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione delle deliberazioni relative: a) alle modifiche dello Statuto; b) alla nomina del Presidente; c) allo scioglimento e liquidazione della Fondazione. Dette deliberazioni debbono riscuotere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo. Per la nomina del Presidente dopo la seconda votazione si applica la maggioranza prevista dall'art.7 comma 4. I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di Indirizzo.
Art.9 Poteri del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo ha poteri di indirizzo e di controllo dell'attività del Comitato di Gestione. Determina ogni tre anni il programma degli interventi nei settori di cui all'art. 3 nonché, entro il mese di ottobre, il documento previsionale degli interventi per l'anno successivo, e ne verifica con periodicità almeno semestrale l'attuazione. Delibera:
1) sulla nomina del Presidente della Fondazione;
2) sulla nomina dei membri del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori;
3) sulla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
4) sull'approvazione del bilancio;
5) sulle modificazioni statutarie;
6) sui regolamenti di organizzazione e sui regolamenti disciplinanti le procedure per il perseguimento degli scopi della Fondazione, anche attraverso il coordinamento con altri soggetti pubblici o privati competenti nelle materie oggetto dei programmi d'intervento;
7) sull'istituzione di imprese strumentali;
8) sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori;
9) sulle trasformazioni e fusioni nonché sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Fondazione.
Art.10 Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da altri otto membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. I membri del Comitato di Gestione partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Indirizzo. I componenti del Comitato di Gestione debbono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza almeno triennale nella gestione amministrativa o aziendale di società di capitale ovvero di enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell'art.3 comprovata attraverso la produzione di curricula professionali e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 6.
Art.11 Riunioni del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione si riunisce almeno ogni mese e ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente tre componenti il Comitato e/o l'intero Collegio dei Revisori. I verbali delle sedute del Comitato di Gestione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente il Comitato di Gestione.
Art.12 Poteri del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di Indirizzo. Il Comitato di Gestione può delegare al Presidente o ai suoi membri, singolarmente o riuniti in collegio, oppure al Segretario Generale soltanto funzioni esecutive di proprie deliberazioni.
Art.13 Presidente
Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Comitato di Gestione, nominato nella prima riunione dal Comitato stesso su proposta del Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi al componente più anziano del Comitato di Gestione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo. Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito: a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo dal consigliere più anziano non assente né impedito; b) nella presidenza del Comitato di Gestione dal Vice Presidente del Comitato di Gestione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Comitato non assente né impedito. In entrambi i casi è considerato più anziano il componente che fa parte del Comitato da maggior tempo e ininterrottamente, e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano d'età.
Art.14 Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è l'organo di vigilanza della Fondazione. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, tra i quali assume la carica di Presidente il più anziano di età. I Revisori hanno le attribuzioni stabilite negli artt. 2403 e 2407 del Cod. Civ. in quanto compatibili. I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti come richiesto dalla legge.
Art.15 Durata in carica
I componenti del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori restano in carica per cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. I componenti di detti organi scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art.16 Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo di garanzia e tutela dei valori espressi nel tempo dalla Cassa di Risparmio di San Miniato e ne promuove la continuità nella Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.
L’Assemblea è composta da un numero massimo di cento Soci.
Sono Soci di diritto:
1) gli ex Presidenti della Cassa di Risparmio originaria e della Fondazione senza limiti di durata e di età;
2) il Vescovo della Diocesi di San Miniato ed il Sindaco del Comune di San Miniato, in ragione e per la durata della carica ricoperta.
Gli altri Soci sono eletti dalla stessa Assemblea.
I Soci di nomina assembleare durano in carica nove anni e possono essere confermati per non più di due volte.

Art.17 Soci
I Soci debbono essere nominati fra persone con piena capacità civile, di indiscussa probità e onorabilità tra le più rappresentative, per almeno tre quinti, della società civile del comprensorio di San Miniato di cui all'art. 3. Non possono essere nominati Soci coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite o che abbiano comunque nuociuto al suo prestigio. La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale.
Art.18 Elezione dei Soci
L'Assemblea ordinaria può procedere all'elezione di nuovi Soci, fino a concorrenza del numero massimo. Le proposte per l'elezione a Socio vengono formulate per iscritto da almeno un quarto dei Soci; le relative segnalazioni devono essere inviate con lettera raccomandata entro il 15 novembre di ciascun anno. Nei dieci giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, i Soci possono prendere visione, presso la segreteria della Fondazione, della lista dei candidati, che deve precisare per i nominativi segnalati dai Soci, i nomi dei proponenti.

Art.19 Convocazione dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'assemblea o in mancanza dal Socio più anziano di età per deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo e ogni qualvolta lo richieda, con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno un quarto dei Soci.

Art.20 Modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'assemblea con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun Socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso avviso sarà indicata la data della seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, ma almeno ad un'ora di distanza da quest'ultima.
Art.21 Costituzione dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un quinto dei Soci dell'assemblea stessa. Nel caso che l'assemblea venga convocata su richiesta di almeno un quarto dei Soci, l'assemblea stessa è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando siano personalmente presenti almeno i due terzi dei Soci che hanno sottoscritto la richiesta e complessivamente sia presente la metà più uno dei Soci. All'Assemblea dei Soci possono assistere il Presidente della Fondazione e i componenti del Consiglio di Indirizzo.
Art.22 Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci
Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante speciale delega scritta valida anche per la seconda convocazione. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
Art.23 Presidenza dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'assemblea il quale dura in carica tre anni. In mancanza del Presidente l'assemblea è presieduta dal più anziano di età fra i Soci presenti. Il Segretario dell'assemblea è nominato dal Presidente della stessa, fra i Soci presenti.
Art.24 Validità delle deliberazioni
L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone fisiche; in tali casi il Presidente nomina tra i Soci presenti tre scrutatori e la proposta che abbia ottenuto la metà dei voti si intende respinta.
Art.25 Verbale delle adunanze
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori. Nel verbale devono essere indicati nominativamente i presenti e devono essere riassunte, su loro richiesta, le dichiarazioni degli intervenuti.
Art.26 Poteri dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci:
A) elegge i Soci della Fondazione;
B) designa n. 12 membri del Consiglio di Indirizzo, tenendo conto anche delle varie articolazioni della società civile rappresentate nell'Assemblea;
C) esprime parere non vincolante:
1) sul piano programmatico e sul bilancio consuntivo;
2) sulle modifiche statutarie;
3) sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
4) sui reclami avverso l'inerzia del Comitato di Gestione;
5) su ogni altra questione il Consiglio di Indirizzo ritenga opportuno sottoporle.
I pareri di cui sub C) debbono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso tale termine si prescinde dal parere.
Art.27 Segretario Generale
Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, fra persone dotate di elevata qualificazione professionale, con competenze in materia gestionale, che abbiano maturato esperienze per almeno un quinquennio nell'ambiente di libere professioni o in posizioni di responsabilità presso società o enti pubblici o privati. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Comitato di Gestione con funzioni istruttorie e consultive, e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni; assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Comitato di Gestione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Comitato di Gestione. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il dipendente all'uopo incaricato dal Comitato di Gestione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi. Al Segretario Generale si applicano i requisiti di onorabilità e le incompatibilità interne ed esterne previste per i membri del Comitato di Gestione .
Art.28 Compensi e rimborsi spese
Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza nella misura fissata dal Comitato di Gestione, sentito il Collegio dei Revisori. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo fisso oltreché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. Ai membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori spetta altresì il rimborso anche in misura forfetaria delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Al Segretario Generale spetta un compenso, la cui fissazione è demandata al Comitato di Gestione. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altre forme di utilità economiche ai Soci, agli Amministratori, ai Fondatori, ai Dipendenti.
Art.29 Incompatibilità Interna
Nessun membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione, e del Collegio dei Revisori può far parte di uno degli altri organi sopra menzionati, eccezion fatta per il Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo, sia il Comitato di Gestione. La funzione di Segretario Generale è altresì incompatibile con la partecipazione a qualunque organo della Fondazione. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima. I Soci nominati nel Consiglio di Indirizzo, nel Comitato di Gestione e nel Collegio dei Revisori rimangono sospesi dall'Assemblea dei Soci per il periodo di durata nella carica. Il periodo di sospensione è peraltro rilevante ai fini della durata nella carica di Socio.
Art.30 Incompatibilità esterne
I membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori non possono ricoprire:
1) cariche politico-rappresentative nello Stato e in enti pubblici territoriali;
2) cariche amministrative dirigenziali, di lavoro subordinato o di consulenza continuativa negli enti di cui alla lett. B) e C) dell'art. 6, nonché in enti o organismi destinatari di interventi continuativi;
3) cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato, in altre fondazioni di origine bancaria;
4) il Presidente e i membri del Comitato di Gestione non possono ricoprire cariche amministrative o di controllo, compresa la carica di Direttore, nella società conferitaria qualunque sia la sua partecipazione anche di minoranza.
Art.31 Conflitto di interessi
Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi diretti o indiretti, del componente del collegio competente ad assumere la deliberazione. Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione.
Art.32 Residenza
Almeno i tre quinti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e almeno la metà dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori debbono risultare, all'atto della nomina, residenti nei comuni del comprensorio di San Miniato di cui all'art. 3.
Art.33 Decadenza e sospensione dei componenti degli organi della Fondazione
Ciascun organo collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Integrano cause di decadenza dei componenti dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina; l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei revisori, anche del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione; l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa; il non aver ottemperato a quanto previsto dall'art.31, comma 2; l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse; l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione. La decadenza o la sospensione sono dichiarati dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente, o di chi ne fa le veci nel caso la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente. Il componente dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione o del Collegio dei Revisori che sia dichiarato decaduto non potrà più far parte, a nessun titolo, di organi della Fondazione.
Art.34 Bilancio
L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione deve attenersi a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 153/99 e successive modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di Gestione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci, al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori ed acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Cod. Civ. e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Comitato di Gestione, adotta un "Documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo invia entro 15 giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza.
Art.35 Libri e scritture contabili
La Fondazione provvede a tenere i seguenti libri sociali: a) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo; b) il libro dei verbali delle adunanze del Comitato di Gestione; c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori; d) il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci; e) il libro dei Soci. Inoltre la Fondazione provvede a tenere le scritture contabili in conformità a quanto previsto dall'art. 2214 del Cod. Civ. e dalle normative tempo per tempo vigenti
Art.36 Durata della Fondazione - Scioglimento ed estinzione
La Fondazione ha durata illimitata. Essa tuttavia, oltre che nei casi previsti dall'art.11 D.Lgs. 17.05.1999, n.153, può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di Indirizzo, sentita l'Assemblea dei Soci, su approvazione dell'Autorità di Vigilanza secondo la procedura e con gli effetti previsti dallo stesso art.11 D.Lgs. 17.05.1999, n.153, qualora non si ritenga più utile per gli interessi del comprensorio il perseguimento degli scopi di cui all'art.3.
Art.37 Albo dei Soci Onorari
È istituito l'Albo dei Soci Onorari per i Soci appartenenti alla precedente Assemblea, di età superiore a settantacinque anni. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea dei Soci con voto consultivo.
Art.38 Entrata in vigore dello Statuto
Lo statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza o allo scadere del termine dal ricevimento della relativa documentazione secondo quanto stabilito dall'art.10 D.Lgs. 17.05.1999, n.153 ed è pubblicato per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di San Miniato. Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia su almeno due quotidiani a diffusione regionale.