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Statuto |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO
STATUTO
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Art.1 Costituzione
e denominazione La
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato - di seguito anche
Fondazione - è una fondazione di diritto privato trasformata
ai sensi del D.Lgs. 17.05.1999, n. 153. Essa è la continuazione
ideale, attraverso la normativa
tempo per tempo vigente, dell'Ente Cassa di Risparmio di San
Miniato e della Cassa di Risparmio di San Miniato istituita
da una associazione di persone private ed autorizzata con sovrano
rescritto del Granduca di Toscana del 23 gennaio 1830, dalla
quale, con atto in data 12 maggio 1992, n. rep. 303436 del notaio
Galeazzo Martini è stata scorporata l'attività creditizia e
conferita alla società per azioni denominata "Cassa di Risparmio
di San Miniato S.p.A.". Oltre che dalle norme del presente Statuto
la Fondazione è regolata dalle norme di leggi volta a volta
vigenti in materia di fondazioni di diritto privato
di origine bancaria nonché dal codice civile. |
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Art.2 Sede
La sede legale della Fondazione è
stabilita in San Miniato, Palazzo Grifoni, Piazza Grifoni n.
12. È in facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire una o
più sedi amministrative. |
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Art.3 Scopi
e attività La
Fondazione, nella continuità degli scopi della Cassa di Risparmio
originaria, persegue finalità di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico. Nel perseguire gli scopi di utilità
sociale, la Fondazione indirizza la propria attività nei settori
dell'arte e della cultura in genere, dell'istruzione, della
sanità, della ricerca scientifica e della tutela dell'ambiente
nonché, anche con erogazione di beneficenza, in quelli dell'assistenza
e della tutela delle categorie sociali più deboli. Al fine di
rendere più efficace la propria azione la Fondazione destinerà
la parte preminente delle erogazioni ai settori individuati
nei piani programmatici definiti dal Consiglio di Indirizzo.
L'ambito di operatività della Fondazione è riferito, prevalentemente,
al comprensorio di San Miniato, comprendente i comuni di Capannoli,
Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, Montopoli Valdarno,
Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce Sull'Arno e Santa
Maria a Monte. Per il perseguimento delle proprie finalità la
Fondazione può acquisire, gestire e curare raccolte d'arte,
collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici,
immobili storici, artistici, nonché istituire e gestire
enti o società aventi
il medesimo scopo anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici o privati. La Fondazione
può detenere partecipazioni di controllo, così come definito
dall'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/99, solamente in enti
e società che abbiano come oggetto esclusivo l'esercizio di
imprese strumentali, che operino in via esclusiva per la diretta
realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione, con l'osservanza
delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 17.05.1999,
n. 153. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie;
è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, erogazione
o, comunque di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti o ad
imprese di qualsiasi natura con fini di lucro, con eccezione
delle imprese strumentali, di cui al comma precedente, e delle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni. La Fondazione potrà raccordare la
propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità
anche attraverso la partecipazione ad istituzioni ed organizzazioni
di coordinamento nazionali e internazionali. Con regolamento
emanato ai sensi del successivo art. 9 sono determinati le modalità
e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati gli scopi
statutari, con particolare riferimento alle modalità di individuazione
e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziarie,
allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione
delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi
contemplati nel presente statuto, nonché la migliore utilizzazione
delle risorse e l'efficacia degli interventi. In relazione al
perseguimento dei propri fini alla Fondazione si applica quanto
disposto dall'art. 15 della L. 11.08.1991, n. 266. |
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Art.4 Patrimonio
Il patrimonio
della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente Cassa
di San Miniato esistente al momento della trasformazione in
fondazione di diritto privato. Il patrimonio della Fondazione
si incrementa di regola per effetto di:
A) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità
di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs.
17.05.1999, n. 153;
B) eventuali plusvalenze relative alla
partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti
previsti dall'art.9, comma 4 del D.Lgs. 17.05.1999, n. 153;
C) eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità
di istituzione siano previste su proposta del Comitato di Gestione
dal Consiglio di Indirizzo sentita l'Autorità di Vigilanza che
dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione
degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi
di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva
tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto. Il
patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento
degli scopi statutari. La Fondazione amministra il proprio patrimonio
secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in
modo da conservare il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.
La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti
terzi abilitati, ai sensi del D.Lgs.
24.02.1998, n.58, su deliberazione del Comitato di Gestione
che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo
interesse della Fondazione. La gestione del patrimonio non potrà
essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche
o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi
della Fondazione, né potranno essere nominati quali componenti
degli organi della Fondazione gli Amministratori, i Direttori
Generali, i Dipendenti del gestore. Qualora la gestione del
patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari
esterni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse
e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgano
le altre attività della Fondazione. La Fondazione destina il
reddito secondo quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs. 17.05.1999,
n. 153. La Fondazione può assumersi l'onere del pagamento delle
eventuali sanzioni tributarie, che non dipendano da dolo o colpa
grave, irrogate nei confronti di Amministratori, Dipendenti
o altri collaboratori, ai sensi dell'art.11 D.Lgs. n. 472/97.
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Art.5 Organi
della Fondazione Sono
organi della Fondazione: a)
il Consiglio di Indirizzo;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) l'Assemblea dei Soci. |
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Art.6
Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è
composto dal Presidente e da 24 membri nominati dal Consiglio
di Indirizzo in carica su designazione:
A) dall'Assemblea dei Soci n. 12;
B) dagli enti locali territoriali del comprensorio di San
Miniato nel seguente modo:
n. 1 dal Comune di San Miniato;
n. 1 dal Comune di Santa Croce sull’Arno;
n. 4 designati, alternativamente e nell’ordine, come
segue:
a) n. 1 dal Comune di Castelfranco di Sotto o dal Comune di
San Miniato;
b) n. 1 dal Comune di Fucecchio o dal Comune di Empoli;
c) n. 1 dal Comune di Pontedera o dal Comune di Ponsacco;
d) n. 1 dal Comune di Montopoli Valdarno o dal Comune di Santa
Maria a Monte.
C) da enti e organizzazioni rappresentativi della società
civile, religiosa ed economica nel seguente modo:
n. 1 dal Vescovo della Diocesi di San Miniato;
n. 1 dalla Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San
Miniato;
n. 2 dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di
Pisa, scelti:
a) n 1 fra gli imprenditori conciari della zona della pelle
e del cuoio;
b) n. 1 alternativamente, fra gli imprenditori del mobile
e gli imprenditori agricoli della zona di cui all’art.3,
comma 4;
n. 1 dalla Misericordia di San Miniato Basso;
n. 1 dalla Pubblica Assistenza di Capanne.
I componenti di cui alle lett. B) e C) devono essere residenti
nel comprensorio di San Miniato di cui all’art.3 e sono
scelti nell'ambito di una terna, individuata dai designanti,
dal Consiglio di Indirizzo in carica.
La designazione non comporta rappresentanza degli enti e degli
organismi dai quali proviene la designazione.
I componenti del Consiglio di Indirizzo debbono essere scelti
fra persone rappresentative nelle attività di cui all'art.
3 e debbono altresì possedere i requisiti di onorabilità
previsti da normative di Legge e regolamentari tempo per tempo
vigenti per le cariche ricoperte nel settore bancario e finanziario.
Nell'eventualità di mancanza di uno dei detti requisiti
il consigliere è dichiarato decaduto dal Consiglio
di Indirizzo.
Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente
della Fondazione.
Il Presidente del Consiglio di Indirizzo non ha diritto di
voto.
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Art.7
Nomina del Consiglio di Indirizzo
Sei mesi prima della scadenza del
Consiglio di Indirizzo il Presidente della Fondazione invita
con raccomandata R.R. i soggetti competenti a provvedere alle
designazioni,
indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora della prima
convocazione del nuovo Consiglio nonché
il termine entro il quale la designazione deve pervenire al
Consiglio di indirizzo competente per le nomine. Qualora al
momento fissato per la prima riunione il Consiglio di Indirizzo
risulti incompleto, il Presidente della Fondazione aggiorna
la riunione di giorni 30 provvedendo ad invitare il Presidente
della Provincia di Pisa a designare entro tale termine i membri
mancanti rientranti fra i componenti di cui alla lett. B) dell'art.6,
e il Prefetto della Provincia di Pisa a designare i membri mancanti
rientranti fra i componenti di
cui alle lett. A) e C) dell'art.6, tenendo conto dei criteri
risultanti dalle caratteristiche dei soggetti che avrebbero
dovuto fare la designazione. Nella prima riunione
il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età
e, verificata l'esistenza dei requisiti richiesti per i suoi
componenti, provvede alla elezione del Presidente della Fondazione
e alla nomina dei componenti il Comitato di Gestione e il Collegio
dei Revisori. L'elezione del Presidente deve conseguire la maggioranza
dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni o la maggioranza
assoluta, sempre dei presenti, in quelle successive. |
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Art.8
Riunioni del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce,
di regola, una volta ogni 4 mesi ed ogniqualvolta il Presidente
lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto
almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica o
l'intero Collegio dei Revisori. Gli avvisi di convocazione contenenti
l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere spediti,
a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima
della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio
di Indirizzo e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza,
la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o
per telex o per telefax almeno un giorno prima. Per la validità
delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti in
carica del Consiglio di Indirizzo. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione delle
deliberazioni relative: a) alle modifiche dello Statuto; b)
alla nomina del Presidente; c) allo scioglimento e liquidazione
della Fondazione. Dette deliberazioni debbono riscuotere il
voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti
in carica del Consiglio di Indirizzo. Per la nomina del Presidente
dopo la seconda votazione si applica la maggioranza prevista
dall'art.7 comma 4. I verbali delle sedute del Consiglio di
Indirizzo sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente
e dal Segretario stesso. Le funzioni di Segretario possono essere
attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente
del Consiglio di Indirizzo. |
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Art.9
Poteri del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo ha poteri
di indirizzo e di controllo dell'attività del Comitato di Gestione.
Determina ogni tre anni il programma degli interventi nei settori
di cui all'art. 3 nonché, entro il mese di ottobre, il documento
previsionale degli interventi per l'anno successivo, e ne verifica
con periodicità almeno semestrale l'attuazione. Delibera:
1) sulla nomina del Presidente della Fondazione;
2) sulla nomina dei membri del Comitato di Gestione e del Collegio
dei Revisori;
3) sulla definizione delle linee generali
della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
4) sull'approvazione del bilancio;
5) sulle modificazioni statutarie;
6) sui regolamenti di organizzazione e sui regolamenti disciplinanti
le procedure per il perseguimento degli scopi della Fondazione,
anche attraverso il coordinamento con altri soggetti pubblici
o privati competenti nelle materie oggetto dei programmi d'intervento;
7) sull'istituzione di imprese strumentali;
8) sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del
Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori;
9) sulle trasformazioni e fusioni nonché
sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Fondazione. |
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Art.10
Comitato di Gestione Il
Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente della Fondazione
ed è composto da altri otto membri nominati dal Consiglio di
Indirizzo. I membri del Comitato di Gestione partecipano senza
diritto di voto alle sedute del Consiglio di Indirizzo. I componenti
del Comitato di Gestione debbono essere scelti fra persone dotate
di una comprovata esperienza almeno triennale nella gestione
amministrativa o aziendale di società di capitale ovvero di
enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell'art.3
comprovata attraverso la produzione di curricula professionali
e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti
per i componenti il Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 6. |
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Art.11
Riunioni del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione si riunisce
almeno ogni mese e ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente
tre componenti il Comitato e/o l'intero Collegio dei Revisori.
I verbali delle sedute del Comitato di Gestione sono redatti
dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario
stesso. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite
anche a persona che non rivesta la carica di componente il Comitato
di Gestione. |
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Art.12
Poteri del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione ha tutti
i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo
deliberati dal Consiglio di Indirizzo. Il Comitato di Gestione
può delegare al Presidente o ai suoi membri, singolarmente o
riuniti in collegio, oppure al Segretario Generale soltanto
funzioni esecutive di proprie deliberazioni. |
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Art.13
Presidente Al
Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli
organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle
deliberazioni dagli stessi assunte. Il Presidente ha la rappresentanza
legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la
rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso
di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Comitato
di Gestione, nominato nella prima riunione dal Comitato stesso
su proposta del Presidente; in caso di assenza od impedimento
di entrambi al componente più anziano del Comitato di Gestione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente
medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza
legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento
del Presidente della Fondazione, egli è sostituito: a) nella
presidenza del Consiglio di Indirizzo dal consigliere più anziano
non assente né impedito; b) nella presidenza del Comitato di
Gestione dal Vice Presidente del Comitato di Gestione e, nel
caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal
membro più anziano del Comitato non assente né impedito. In
entrambi i casi è considerato più anziano il componente che
fa parte del Comitato da maggior tempo e ininterrottamente,
e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano
d'età. |
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Art.14
Collegio dei Revisori Il
Collegio dei Revisori è l'organo di vigilanza
della Fondazione. Il Collegio dei Revisori è composto
di tre membri effettivi, tra i quali assume la carica di Presidente
il più anziano di età. I Revisori hanno le attribuzioni stabilite
negli artt. 2403 e 2407 del Cod. Civ. in quanto compatibili.
I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere in possesso
dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale
dei conti come richiesto dalla legge. |
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Art.15
Durata in carica I
componenti del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione
e del Collegio dei Revisori restano in carica per cinque anni
e possono essere confermati per una sola volta. I componenti
di detti organi scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino
in carica i loro successori. I membri nominati in surrogazione
di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre
cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i
loro predecessori. |
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Art.16
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è
l’organo di garanzia e tutela dei valori espressi nel
tempo dalla Cassa di Risparmio di San Miniato e ne promuove
la continuità nella Fondazione Cassa di Risparmio di
San Miniato.
L’Assemblea è composta da un numero massimo di
cento Soci.
Sono Soci di diritto:
1) gli ex Presidenti della Cassa di Risparmio originaria e
della Fondazione senza limiti di durata e di età;
2) il Vescovo della Diocesi di San Miniato ed il Sindaco del
Comune di San Miniato, in ragione e per la durata della carica
ricoperta.
Gli altri Soci sono eletti dalla stessa Assemblea.
I Soci di nomina assembleare durano in carica nove anni e
possono essere confermati per non più di due volte.
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Art.17
Soci I
Soci debbono essere nominati fra persone con piena capacità
civile, di indiscussa probità e onorabilità tra le più rappresentative,
per almeno tre quinti, della società civile del comprensorio
di San Miniato di cui all'art. 3. Non possono essere nominati
Soci coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione o che
ad essa abbiano cagionato danni o perdite o che abbiano comunque
nuociuto al suo prestigio. La qualità di Socio non attribuisce
alcun diritto di contenuto patrimoniale. |
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Art.18
Elezione dei Soci L'Assemblea
ordinaria può procedere all'elezione di nuovi Soci, fino a concorrenza
del numero massimo. Le proposte per l'elezione a Socio vengono
formulate per iscritto da almeno un quarto dei Soci; le relative
segnalazioni devono essere inviate con lettera raccomandata
entro il 15 novembre di ciascun anno. Nei dieci giorni precedenti
la data fissata per l'assemblea, i Soci possono prendere visione,
presso la segreteria della Fondazione, della lista dei candidati,
che deve precisare per i nominativi segnalati dai Soci, i nomi
dei proponenti. |
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Art.19 Convocazione dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è convocata
dal Presidente dell'assemblea o in mancanza dal Socio più
anziano di età per deliberare sugli argomenti di cui al precedente
articolo e ogni qualvolta lo richieda, con domanda scritta
recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine
del giorno, almeno un quarto dei Soci. |
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Art.20
Modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è convocata
dal Presidente dell'assemblea con lettera raccomandata contenente
l'ordine del giorno, spedita a ciascun Socio almeno dieci giorni
prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso avviso
sarà indicata la data della seconda convocazione, che può avvenire
anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione,
ma almeno ad un'ora di distanza da quest'ultima. |
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Art.21
Costituzione dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è legalmente
costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata
almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione quando siano
presenti o siano rappresentati almeno un quinto dei Soci dell'assemblea
stessa. Nel caso che l'assemblea venga convocata su richiesta
di almeno un quarto dei Soci, l'assemblea stessa è validamente
costituita in prima e seconda convocazione quando siano personalmente
presenti almeno i due terzi dei Soci che hanno sottoscritto
la richiesta e complessivamente sia presente la metà più uno
dei Soci. All'Assemblea dei Soci possono assistere il Presidente
della Fondazione e i componenti del Consiglio di Indirizzo.
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Art.22
Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci
Ogni Socio può farsi rappresentare
nell'assemblea da un altro Socio mediante speciale delega scritta
valida anche per la seconda convocazione. Ciascun Socio non
può essere portatore di più di una delega. |
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Art.23
Presidenza dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è presieduta
dal Presidente dell'assemblea il quale dura in carica tre anni.
In mancanza del Presidente l'assemblea è presieduta dal più
anziano di età fra i Soci presenti. Il Segretario dell'assemblea
è nominato dal Presidente della stessa, fra i Soci presenti. |
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Art.24
Validità delle deliberazioni
L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza
assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto
degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea si
prendono a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone
fisiche; in tali casi il Presidente nomina tra i Soci presenti
tre scrutatori e la proposta che abbia ottenuto la metà dei
voti si intende respinta. |
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Art.25
Verbale delle adunanze Le
deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori. Nel verbale
devono essere indicati nominativamente i presenti e devono essere
riassunte, su loro richiesta, le dichiarazioni degli intervenuti.
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Art.26
Poteri dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci:
A) elegge i Soci della Fondazione;
B) designa n. 12 membri del Consiglio di Indirizzo,
tenendo conto anche delle varie articolazioni della società
civile rappresentate nell'Assemblea;
C) esprime parere non vincolante:
1) sul piano programmatico e sul bilancio consuntivo;
2) sulle modifiche statutarie;
3) sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del
suo patrimonio;
4) sui reclami avverso l'inerzia del Comitato di Gestione;
5) su ogni altra questione il Consiglio di Indirizzo ritenga
opportuno sottoporle.
I pareri di cui sub C) debbono essere
rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso tale
termine si prescinde dal parere. |
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Art.27
Segretario Generale
Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale
della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle
sue attribuzioni. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato
di Gestione, su proposta del Presidente,
fra persone dotate di elevata qualificazione professionale,
con competenze in materia gestionale, che abbiano maturato esperienze
per almeno un quinquennio nell'ambiente di libere professioni
o in posizioni di responsabilità presso società o enti pubblici
o privati. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di
indirizzo e del Comitato di Gestione con funzioni istruttorie
e consultive, e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci. Provvede ad istruire
gli atti per le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del
Comitato di Gestione ed esegue le deliberazioni stesse firmando
la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto
per il quale abbia avuto delega dal Comitato di Gestione. In
caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne adempie
le funzioni il Vice Segretario Generale ovvero, in caso di assenza
o impedimento anche di questi, il dipendente all'uopo incaricato
dal Comitato di Gestione. Di fronte ai terzi la firma di chi
sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza
o impedimento di questi. Al Segretario
Generale si applicano i requisiti di onorabilità e le incompatibilità
interne ed esterne previste per i membri del Comitato di Gestione
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Art.28
Compensi e rimborsi spese Ai
componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di
presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo di
appartenenza nella misura fissata dal Comitato
di Gestione, sentito il Collegio dei Revisori. Al Presidente,
al Vice Presidente ed ai componenti il Comitato di Gestione
ed il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo fisso oltreché
un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni stabiliti
dal Consiglio di Indirizzo. Ai membri del Consiglio di Indirizzo,
del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori spetta
altresì il rimborso anche in misura forfetaria delle spese sostenute
in ragione del loro incarico. Al Segretario
Generale spetta un compenso, la cui fissazione è demandata al
Comitato di Gestione. È fatto divieto alla Fondazione di
distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero
qualsiasi altre forme di utilità economiche ai Soci, agli Amministratori,
ai Fondatori, ai Dipendenti. |
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Art.29
Incompatibilità Interna
Nessun membro del Consiglio di Indirizzo,
del Comitato di Gestione, e del Collegio dei Revisori può far
parte di uno degli altri organi sopra menzionati, eccezion fatta
per il Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo,
sia il Comitato di Gestione. La funzione di Segretario Generale
è altresì incompatibile con la partecipazione a qualunque organo
della Fondazione. Nel caso di accettazione di una seconda carica,
il nominato decade automaticamente dalla prima. I Soci nominati
nel Consiglio di Indirizzo, nel Comitato di Gestione e nel Collegio
dei Revisori rimangono sospesi dall'Assemblea dei Soci per il
periodo di durata nella carica. Il periodo
di sospensione è peraltro rilevante ai fini della durata nella
carica di Socio. |
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Art.30
Incompatibilità esterne
I membri del Consiglio di Indirizzo,
del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori non possono
ricoprire:
1) cariche politico-rappresentative nello Stato e in enti pubblici
territoriali;
2) cariche amministrative dirigenziali, di lavoro subordinato
o di consulenza continuativa negli enti di cui alla lett. B)
e C) dell'art. 6, nonché
in enti o organismi destinatari di interventi continuativi;
3) cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato,
in altre fondazioni di origine bancaria;
4) il Presidente e i membri del Comitato di Gestione non possono
ricoprire cariche amministrative
o di controllo,
compresa la carica di Direttore, nella
società conferitaria
qualunque sia la sua partecipazione anche di minoranza. |
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Art.31
Conflitto di interessi Si
ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge
interessi diretti o indiretti,
del componente del collegio competente ad assumere la deliberazione.
Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla
votazione. |
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Art.32
Residenza Almeno
i tre quinti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e almeno
la metà dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Comitato
di Gestione e del Collegio dei Revisori debbono risultare, all'atto
della nomina, residenti nei comuni del comprensorio di San Miniato
di cui all'art. 3. |
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Art.33
Decadenza e sospensione dei componenti degli organi della Fondazione
Ciascun organo
collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, la
sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità
e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti dell'Assemblea
dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione
e del Collegio dei Revisori. Le cause di incompatibilità sopravvenute
alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in
cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta
giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.
Integrano cause di decadenza dei componenti dell'Assemblea dei
Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e
del Collegio dei Revisori il venir meno dei requisiti di onorabilità
o di professionalità richiesti per la nomina; l'assenza, per
tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento,
alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei revisori,
anche del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione;
l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione
o, comunque, dannosi per essa; il non
aver ottemperato a quanto previsto dall'art.31, comma 2;
l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza
in conflitto di interesse; l'aver omesso di comunicare all'organo
di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure
di una causa di incompatibilità o di sospensione. La decadenza
o la sospensione sono dichiarati dall'organo di appartenenza,
su proposta del Presidente, o di chi ne fa le veci nel caso
la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente. Il componente
dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato
di Gestione o del Collegio dei Revisori che sia dichiarato decaduto
non potrà più far parte, a nessun titolo, di organi della Fondazione. |
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Art.34
Bilancio L'esercizio
si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione deve attenersi
a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 153/99 e successive
modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità
di Vigilanza. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di
Gestione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio
precedente e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della
riunione dell'Assemblea dei Soci, al Collegio dei Revisori che
predispone la propria relazione. Entro il 31 maggio di ogni
anno il Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio
dei Revisori ed acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci,
approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti
dall'art. 2423 del Cod. Civ. e lo trasmette entro 15 giorni
all'Autorità di Vigilanza. Entro il
mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, su proposta
del Comitato di Gestione, adotta un "Documento programmatico
previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo
e lo invia entro 15 giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza.
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Art.35
Libri e scritture contabili La
Fondazione provvede a tenere i seguenti libri sociali: a) il
libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo;
b) il libro dei verbali delle adunanze del Comitato di Gestione;
c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori;
d) il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
e) il libro dei Soci. Inoltre la Fondazione provvede a tenere
le scritture contabili in conformità a quanto previsto dall'art.
2214 del Cod. Civ. e dalle normative tempo per tempo vigenti
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Art.36
Durata della Fondazione - Scioglimento ed estinzione
La Fondazione ha durata illimitata.
Essa tuttavia, oltre che nei casi previsti dall'art.11
D.Lgs. 17.05.1999, n.153, può essere sciolta per
deliberazione del Consiglio di Indirizzo, sentita l'Assemblea
dei Soci, su approvazione dell'Autorità di Vigilanza secondo
la procedura e con gli effetti previsti dallo stesso art.11
D.Lgs. 17.05.1999, n.153, qualora non si ritenga più utile per
gli interessi del comprensorio il perseguimento degli scopi
di cui all'art.3. |
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Art.37
Albo dei Soci Onorari È
istituito l'Albo dei Soci Onorari per i Soci appartenenti alla
precedente Assemblea, di età superiore a settantacinque anni.
I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea dei Soci con
voto consultivo. |
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Art.38
Entrata in vigore dello Statuto
Lo statuto entra in vigore dalla
data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza o allo
scadere del termine dal ricevimento della relativa documentazione
secondo quanto stabilito dall'art.10 D.Lgs. 17.05.1999, n.153
ed è pubblicato per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di
San Miniato. Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia
su almeno due quotidiani a diffusione regionale. |
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